Art. 13.
(Finanziamento dell'Osservatorio)

      1. Al finanziamento dell'Osservatorio si provvede mediante:

          a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale incentivo alla ricerca e come corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

          b) il diritto annuale determinato ai sensi dei commi 3 e 4;

          c) una percentuale sui diritti di sfruttamento dei brevetti ai sensi del comma 5;

          d) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi nonché i proventi di natura patrimoniale;

          e) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni dell'Osservatorio;

          f) i diritti di segreteria sull'attività certificata svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

          g) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

          h) entrate e contributi diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

      2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera f) del comma 1

 

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sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
      3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina e aggiorna, con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale dovuto all'Osservatorio da parte di ogni ricercatore, applicato secondo le modalità di cui al comma 4, gli importi minimi e massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 20 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei princìpi e dei procedimenti stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
      4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

          a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che l'Osservatorio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle attribuzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2;

          b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza dell'Osservatorio nell'espletamento delle funzioni amministrative;

          c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i ricercatori iscritti nel relativo registro;

          d) l'importo di tali diritti è applicato in misura ridotta nel primo biennio di attuazione della presente legge.

      5. Coloro che usufruiscono dei contributi del fondo speciale di cui all'articolo 2 sono tenuti a corrispondere al fondo stesso:

          a) il 10 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il

 

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contributo percepito è inferiore al 30 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;

          b) il 20 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è superiore al 30 per cento, ma inferiore al 60 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;

          c) il 30 per cento dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è stato superiore al 60 per cento, ma inferiore all'80 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo;

          d) il 50 per cento di tutti i proventi netti dallo sfruttamento del brevetto per tutto il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è stato superiore all'80 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo.

      6. Le modalità di corresponsione delle somme di cui al comma 5 sono stabilite con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del consiglio dell'Osservatorio.